Chi siamo

Le pagine del sito novaius.it così come i profili sui social media hanno scopo informativo, conformemente a quanto disposto dalla legge professionale.
In particolare l’art. 10 della Legge 247 del 2012 stabilisce che “… è consentita all’avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive“.

Novaius non è uno studio associato, né un unico studio legale, ma una collaborazione sinergica tra diversi Avvocati, in gran parte con studio a Novara, nei rispettivi campi di competenza e maggior interesse.

Il diritto è infatti articolato in differenti rami (civile, penale, amministrativo, etc) e non è raro che un legale scelga di concentrarsi su pratiche relative ad un solo settore, dedicandovi maggior tempo per l’aggiornamento e lo studio. 

Novaius mette in rete queste diverse esperienze per offrire soluzioni ad ogni tipo di problema giuridico.

In ogni caso occorre tenere a mente che il conferimento del mandato difensivo ad uno dei professionisti di Novaius instaurerà un rapporto contrattuale e professionale unicamente con quest’ultimo.

Il titolare del dominio del sito internet e dei profili dei social media è l’Avv. Massimo Giordano, iscritto all’Albo degli Avvocati di Novara

L’avvocato garantisce un risultato?

Quando ci si siede davanti ad un avvocato e gli si affida la soluzione di un problema si conclude un contratto d’opera.
Questo contratto comporta diversi obblighi per entrambe le parti: per l’avvocato si tratta allo stesso tempo di responsabilità da esecuzione di mandato e responsabilità professionale.
Quella assunta dall’avvocato è però una obbligazione di mezzi e non di risultato: l’avvocato, quindi, non risponde se il suo cliente non raggiunge il risultato sperato. Rientra invece nel dovere del professionista svolgere ogni attività necessaria e utile alla fattispecie concreta.
L’obbligo di diligenza, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ., impone all’avvocato di assolvere – sia all’atto del conferimento del mandato, sia nel corso dello svolgimento del rapporto – anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo il professionista tenuto a rappresentare a quest’ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; di sconsigliarlo dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole (Cass., sez. 2^, sentenza n. 14597 del 2004).
Quanto all’obbligo di dare informazioni al cliente, come previsto dagli articoli 13, comma 5, della l. n. 247/2012 e dall’art. 27 del Codice deontologico, l’avvocato deve specificare
– le ”attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione” (comma 1), ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (comma 3) e la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato (comma 4);
– “la prevedibile durata del processo” (comma 2);
– “ il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico”, nonché il prevedibile costo della prestazione, “distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale ”, indicando anche “gli estremi della propria polizza assicurativa (comma 5)».
Ciò detto, l’avvocato non può di certo imporre le proprie scelte al cliente: è infatti stato affermato che l’attività di persuasione del cliente al compimento o non di un atto, ulteriore rispetto all’assolvimento dell’obbligo informativo, è concretamente inesigibile, oltre che contrastante con il principio secondo cui l’obbligazione informativa dell’avvocato è un’obbligazione di mezzi e non di risultato (ex plurimis, Cass., sez. 3^, sentenza n. 10289 del 2015).
Peraltro, è stato ribadito in sede disciplinare che il dovere di lealtà e correttezza nell’esercizio della professione costituisce un “canone generale dell’agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l’affidamento che la collettività ripone nell’Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività” (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247/17; depositata il 28 dicembre).

Offrite consulenze online?

Non si offrono né si rendono consulenze legali online: il diritto è fatto di molte sfaccettature, difficilmente riassumibili in poche righe di un form o di una mail. Giustamente quindi è stato affermato che l’avvocato è responsabile per superficialità (quindi colpa grave) se fa affidamento su informazioni atecniche rese dal proprio cliente (Cassazione civile, sez. II, sentenza 13.05.2011 n° 10686).
Eventuali richieste di “consigli” sul caso concreto via telefono, mail, messenger, .. rischiano quindi di rimanere senza risposta; in ogni caso, la eventuale risposta NON costituisce consulenza professionale.
Se avete bisogno di un consiglio, non affidatevi al consiglio di persone inesperte o ad una ricerca su Google, ma rivolgetevi a chi ha dedicato anni allo studio del diritto.

I professionisti di Novaius sono specializzati?

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2017 che riguarda tutti i professionisti (legali e non) stabilisce che allo scopo di “assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini (..) sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni” (art. 1, comma 152).
L’attuale normativa professionale e deontologica, come confermato dalla recente regolamentazione della Formazione continua degli avvocati, NON consente però ancora all’avvocato di auto-attribuirsi il titolo di “specializzato”, dato che mancano i regolamenti necessari, anche a causa di un legislatore poco attento e una forte opposizione degli avvocati cd. generalisti, cioè che fanno un po’ di tutto).
L’avvocato che ad oggi si definisce “specializzato” commette quindi un illecito deontologico e (che è peggio) tenta di ingannare i clienti.
E’ infatti vietata l’auto-attribuzione in chiave elogiativa di titoli: la formazione specialistica di un avvocato non può essere vantata se non a fronte di un diploma o attestato approvato dal Consiglio Nazionale (per il quale allo stato, come detto, manca purtroppo una regolamentazione).
In assenza quindi di possibilità di ottenere questa attestazione in Italia, all’avvocato che approfondisca certe materie o che eserciti in maniera anche esclusiva la propria attività solo in un certo specifico settore del diritto, non resta che darne conto, ma senza fregiarsi del titolo di “specializzato”.
In attesa dell’entrata in vigore della normativa sulla specializzazione, Novaius indica i settori nei quali gli Avvocati operano con costanza e curando la formazione professionale in via preferenziale.

Perché non ci sono i nomi dei clienti sul sito?

Anche questa pratica non è consentita (da ultimo, Cassazione civile, SSUU, sentenza 9861/17).
Pubblicare i nomi dei clienti sul sito è quindi SEMPRE vietato.

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Per approfondire i doveri e gli obblighi dell’avvocato è possibile consultare la pagina dedicata al Codice Deontologico Forense sul sito del Consiglio Nazionale Forense.

https://www.consiglionazionaleforense.it/codice-deontologico-forense