Il medico di guardia che rifiuta una visita domiciliare a fronte delle riferite gravi condizioni di salute commette il reato di omissione di atti d’ufficio.

Lo stabilisce la Corte di Cassazione, Sezione penale, nella sentenza 15 marzo 2024 n. 11085.

Vediamo insieme il caso che ha portato a questa pronuncia.

Ad un medico di guardia, in servizio presso un Asl, viene riferita una grave sintomatologia del paziente, tra cui forte bruciore allo sterno accompagnato da irradiazione di dolore sulle braccia e sulle dita delle mani. Il medesimo sanitario diagnostica telefonicamente una gastroenterite e non esce ad eseguire la visita domiciliare. Successivamente, il paziente muore perché in realtà trattavasi di infarto.

La Cassazione, nella sentenza menzionata, ricorda che integra il delitto di rifiuto di atti di ufficio la condotta del medico che in servizio di guardia medica che, pur richiesto, decida di non eseguire l’intervento domiciliare urgente per accertarsi delle effettive condizioni di salute del paziente, nonostante gli venga prospettata una sintomatologia grave, e a nulla rilevando se poi in concreto si rileverà che lo stato di salute del paziente è meno grave di quando potesse prevedersi.

Avv. Monica Bombelli

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