Licenziamento per giusta causa legittimo per un’insegnante che aveva affrontato in classe argomenti legati alla sessualità e alla procreazione senza pianificazione o coordinamento con altri colleghi, in contesto inadatto e provocando grave turbamento e disagio agli alunni.
Vediamo il caso.
La fattispecie è stata affrontata dalla Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 3/4/2024 n. 8740, che ha rigettato per inammissibilità il ricorso di un’insegnante di scuola primaria che aveva impugnato il proprio licenziamento per giusta causa intimatole dal datore di lavoro. Nel caso specifico, il Tribunale di primo grado aveva ritenuto corretto il licenziamento. Impugnata la sentenza, anche la Corte di appello aveva respinto l’impugnazione.
La Suprema Corte ritiene le sentenze dei giudici di merito corrette. E’ legittimo il licenziamento dell’insegnante che aveva adottato, dopo pochi giorni dalla presa in servizio, comportamenti inappropriati, in quanto essa aveva affrontato in classe una tematica delicata quale quella degli argomenti legati alla sessualità e alla procreazione, in un contesto inadatto, in seguito alla lite di due bambini con uso da parte loro di parole forti anche di ambito sessuale o corporale, senza pianificazione o coordinamento con altre maestre, con l’effetto di provocare turbamento negli alunni, immediatamente manifestato con i genitori e con un’altra insegnante.
Avv. Monica Bombelli

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